top of page

Legge di stabilità 2018


BONUS RISPARMIO ENERGETICO

Per l’anno 2018, la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica è confermata nella misura pari al 65%.

La detrazione è tuttavia ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (la detrazione è esclusa per impianti di classe inferiore).

La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

È disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, comma 1, del TUIR.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, a partire dal 2018 devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia.

BONUS MOBILI

È disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).

Relativamente alle spese sostenute nel 2018, la detrazione spetta solo se gli interventi di ristrutturazione edilizia sono iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2017.

BONUS VERDE

Per l’anno 2018, ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  1. “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

BONUS ABOLITI

Non risultano più in vigore le detrazioni precedentemente previste per:

  • detrazione dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili in classe energetica A o B;

  • detrazione del 20% del costo di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione destinate alla locazione.

DETRAZIONE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

DETRAZIONE PER SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO

Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

DETRAZIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO CALAMITÀ NATURALI

Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

PROROGA MAXI AMMORTAMENTO

Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è riconosciuto per le spese effettuate nel corso del 2018 (ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che nel 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Sono escluse dall’agevolazione tutte le categorie di veicoli.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO

La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (allegato A alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati nel corso del 2018 (ovvero nel 2019, a condizione che nel 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

LIMITE DI REDDITO FIGLI A CARICO

A partire dal 2019, è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

ESENZIONE DAL REDDITO DEI COMPENSI SPORTIVI PER DILETTANTI

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m), del TUIR (compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta ad euro 10.000 (euro 7.500 fino al 2017).

FATTURA ELETTRONICA

Dal 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi saranno emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).

In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intenderà non emessa.

Sarà cura dello Studio informare i Clienti riguardo alle modalità di emissione, ricezione e gestione delle fatture elettroniche.

FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONI DI BENZINA E SUBAPPALTI PUBBLICI

La fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1 luglio 2018 per le fatture relative a:

  1. cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

  2. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica (è abrogata la scheda carburanti).

La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate).

F24 CON COMPENSAZIONI

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:

  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;

  • la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;

  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

DIRITTO CAMERALE

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50%.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI GIOVANI

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:

  • non abbiano compiuto il 36° anno di età;

  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età, ferme restando le altre condizioni.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

PAGAMENTO RETRIBUZIONI

A far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  2. strumenti di pagamento elettronico;

  3. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI

È prorogato anche per il 2018 il credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page